Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore commercio, turismo e servizi (Fondo Est), con circolare n. 1 del 22/02/2010, ha reso noto che è presente sul proprio sito (www.fondoest.it) il testo definitivo dell'articolo 95 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 18 luglio 2008, riguardante i versamenti contributivi al medesimo fondo.
Il suddetto articolo sancisce in modo definitivo l'obbligatorietà dei versamenti al Fondo Est da parte delle aziende che applicano il CCNL Commercio.
Le parti sociali, infatti, hanno chiaramente ed espressamente specificato che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL è stato tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'art. 95 per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est).
E' stato, inoltre, specificato che l'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie e che non è, inoltre, consentito ai datori di lavoro stipulare polizze, a favore dei dipendenti, alternative a quelle previste dall'art. 95 del CCNL e che deve, infine, ritenersi irrinunciabile ed inderogabile il diritto del dipendente a detta Assistenza Sanitaria Supplementare.
Con tale nuova formulazione si ritiene definitivamente superata l'originaria incertezza sull'obbligatorietà dei versamenti al Fondo Est, essendo stati chiaramente definiti, in senso favorevole all'obbligatorietà, tutti i presupposti alla base del parere 7573/06 del Ministero del Lavoro.
Per ciò che riguarda gli apprendisti l'iscrizione al Fondo è prevista dall'art. 60 del citato CCNL.