CDS difensivi 2014 e 2015: l'iniziativa per la riduzione contributiva spetta al datore di lavoro
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 10/05/2016 n.77, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive relativi ai contratti di solidarietà difensivi connessi al finanziamento per l’anno 2015 nonché per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme che residuano dallo stanziamento del 2014.
In particolare per quanto riguarda questi ultimi, al termine delle operaioni di conguaglio effettuate dalle aziende destinatarie, in virtù della contrazione dell’orario di lavoro in misura inferiore rispetto a quanto previsto nell’accordo di solidarietà, ne è emerso che la misura autorizzata dai decreti direttoriali attuativi è risultata superiore a quanto effettivamente speso.
Al fine di fruire pienamente della riduzione contributiva, le aziende che operano con il sistema Uniemens dovranno esporre nel flusso le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato e valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il già previsto codice causale “L930”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2014”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Invece le aziende che hanno presentato nuove istanze di sgravio contributivo in continuità, per un periodo ulteriore e successivo a quello già oggetto di autorizzazione per il 2014, fino ad esaurimento della durata massima fissata in 24 mesi, dovranno esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato e valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L932”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2015”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 agosto p.v.
Con riguardo all’entità dello sgravio, l’INPS precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo il predetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.
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