CdS: istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 25 del 12 ottobre 2015, ha dettato le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive di cui al D.M. n. 17981/2015, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 726/1984 (L. n. 863/1984).
Destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 15/9/2015 abbiano in corso o stipulino successivamente contratti di solidarietà di cui alla L. n. 863/1984 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo, ovvero un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. La riduzione è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La domanda avrà per oggetto la sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà, ma il provvedimento di concessione sarà emesso per un massimo di 12 mesi in relazione a ciascun esercizio finanziario, a decorrere dall’anno 2016. In ogni caso, lo sgravio non può superare il limite massimo di 24 mesi relativo all’unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.
Al superamento del limite di spesa in base alle domande pervenute, queste andranno considerate come ammesse con riserva.
L’impresa interessata deve presentare la domanda di riduzione contributiva in bollo alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., indicando il codice pratica dell’integrazione salariale per contratto di solidarietà, nonché la documentazione in cui sono individuati gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività o il piano di investimenti. La domanda, inoltre, deve essere contestualmente inoltrata telematicamente all’INPS (ed eventualmente all’INPGI) e alla DTL del luogo ove è situata la sede legale dell’azienda. Le domande devono essere presentate entro e non oltre 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, entro e non oltre l’11 novembre p.v.
Nel caso di inosservanza del termine previsto per la presentazione dell’istanza o se la riduzione oraria è inferiore o pari al 20%, l’istanza è inammissibile. Altre irregolarità possono essere sanate a seguito di richiesta in tal senso da parte del responsabile del procedimento. In tal caso, la decorrenza cronologica dell’istanza originariamente irrituale sarà quella della data di acquisizione della documentazione richiesta in sede di regolarizzazione. Se non viene dato riscontro alla richiesta di sanare l’irregolarità, la domanda sarà considerata improcedibile. Un’altra ipotesi di inammissibilità dell’istanza è data dalla circostanza di aver già beneficiato, da parte della stessa azienda e per la stessa unità produttiva, del limite massimo di 24 mesi di riduzione contributiva.
L’ufficio ministeriale, acquisita la comunicazione di INPS e INPGI della quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo, se le risorse lo consentono, entro i 120 giorni successivi adotta il provvedimento concessivo o il provvedimento di diniego.
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