Pubblicata la Circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026 che fornisce istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro

 

Cosa tratta?

vengono fornite indicazioni operative per la gestione della certificazione medica relativa agli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle nuove esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica, nonché dell’applicabilità di sistemi di sanità digitale agli accertamenti medico-legali.

Certificazione medica

La certificazione medica dell’infortunio sul lavoro è inviata telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore.

La modulistica, predisposta dall’Inail a tal fine, è il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo”. Con la medesima modulistica sono inviati anche le certificazioni mediche successive alla prima, motivo per cui il Modello 1SS propone le opzioni: primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea.

Nella certificazione in argomento, sin dal primo certificato, devono essere indicati: la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.

Non è necessario un vero e proprio “certificato di chiusura”. Infatti, qualora non vengano trasmessi ulteriori certificati medici, l’ultimo certificato rilasciato si considera conclusivo: esso segna la fine della prognosi e coincide, di fatto, con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Ripresa del lavoro al termine del periodo di prognosi

Il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.

Le indicazioni prevedono alcune possibili eccezioni alla regola generale. In particolare, il lavoratore può richiedere il rilascio di un certificato medico-legale conclusivo; allo stesso modo, l’INAIL può disporne l’emissione qualora sia necessario effettuare specifici accertamenti. Tale certificazione può essere rilasciata anche in modalità di telemedicina.

Qualora, invece, non venga trasmesso un certificato aggiornato, l’INAIL può procedere alla chiusura del periodo di inabilità temporanea in via amministrativa, entro un termine di 15 giorni.

Resta comunque fondamentale distinguere tra la fine della prognosi e l’idoneità alla mansione: la conclusione del periodo di infortunio non implica automaticamente che il lavoratore sia idoneo a riprendere la propria attività lavorativa. Il giudizio di idoneità, infatti, continua a essere di esclusiva competenza del medico competente, ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008.

Ripresa anticipata del lavoro

Nel caso in cui un lavoratore, assente per infortunio, decida di riprendere anticipatamente l’attività lavorativa, potrà farlo solo mediante un nuovo certificato medico che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata.

 

Cosa dice la legge?

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 52, 53 e 102.
  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Articolo 41.
  • Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Articolo 21.
  • Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965”.

 

Indicazioni operative

  • Consentire il rientro alla fine della prognosi senza richiedere certificato di chiusura.
  • Verificare sempre se serve il coinvolgimento del medico competente.
  • Aggiornare procedure interne e modulistica sugli infortuni.
  • Inserire nel DVR o nelle procedure un flusso di gestione rientro post-infortunio.
  • Non confondere la fine inabilità INAIL con l’idoneità alla mansione.
  • Verificare che il medico competente valuti l’idoneità alla mansione al termine della prognosi di infortunio.
  • Tenere traccia dei certificati INAIL attivare un canale comunicativo interno tra RSPP e MC, prima del rientro.