Certificazione di regolarità contributiva per le società operanti in regime di accreditamento al SSN
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 15 del 26 giugno 2014, ha fornito chiarimenti in merito alla certificazione del corretto assolvimento degli obblighi contributivi gravanti sulle società operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale nei confronti del Fondo degli specialisti esterni istituito presso l’ENPAM, nonché alla trasmissione dei dati relativi al fatturato annuo.
Per ciò che riguarda la certificazione di regolarità contributiva, si richiama l’art. 1, comma 39, della L. 243/2004, il quale sancisce il versamento, in favore del Fondo degli specialisti esterni istituito presso l’ENPAM di “un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative (AA.SS.LL.), senza diritto di rivalsa sul Servizio Sanitario Nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”.
Le Aziende Sanitarie, oltre all’acquisizione d’ufficio del DURC, sono tenute – sia in sede di stipula del contratto di accreditamento che al momento della liquidazione delle fatture – a richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui sopra.
In riferimento alla trasmissione dei dati relativi al fatturato annuo delle società accreditate, il Ministero evidenzia che l’obbligo contributivo delle medesime società risulta parametrato ad una somma pari ad una percentuale del fatturato annuo afferente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del S.S.N., con indicazione dei nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato e delle quote contributive di spettanza individuale.
Riproduzione riservata ©