La Fondazione Studi dei CDL, con la circolare 25/03/2010 n.5, fa seguito al Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3/03/2010, per fornire alcuni chiarimenti ed osservazioni in merito al pignoramento presso terzi.
In particolare con riferimento agli adempimenti che incombono sul terzo erogatore, ossia in caso di rapporto di lavoro subordinato sul datore di lavoro sostituto d'imposta, i consulenti del lavoro sottolineano che quest'ultimo ha il dovere di versare la ritenuta del 20%, eventualmente operata sulle somme erogate al creditore pignoratario, utilizzando il codice tributo 1049 con il mod. F24. Sempre al datore spetta il compito di comunicare al debitore (ossia il suo dipendente) l'ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate. Detta comunicazione, in assenza di disposizioni normative che disciplinano i tempi e le modalità, secondo la circolare 5/2010, deve essere fatta tempestivamente ed in modo tale da garantire il terzo erogante. Le predette informazioni devono essere certificate anche al  creditore pignoratizio entro il 28 febbraio dell'anno successivo al trattenimento.
Nel mod. 770 dovranno poi essere riportati i dati del debitore e del creditore pignoratizio, le somme erogate e le trattenute effettuate. Questo adempimento va effettuato anche se non sono operate trattenute.
Invece per quanto riguarda gli obblighi che incombono in capo al creditore pignoratizio, i consulenti del lavoro ricordano che quest'ultimo è tenuto ad indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. La circolare 5/2010 sottolinea che i redditi di cui si parla sono solo quelli assoggettati a tassazione per cassa e non anche a quelli tassati per competenza dato che per questi ultimi il momento dell'incasso riferibile alla soddisfazione del credito è del tutto irrilevante.
Se tramite il pignoramento il creditore pignoratizio ottiene il pagamento del TFR, la somma deve comunque essere indicata nel mod. Unico (ferma restando la ritenuta operata dal datore di lavoro all'atto del pagamento) anche se in via generale il TFR non deve essere indicato poiché l'Agenzia delle entrate opera il conguaglio sulla base dell'aliquota media del biennio precedente.
Infine per quanto riguarda gli adempimenti previsti per il debitore, viene ricordato che questo è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito, senza effettuare le operazioni di conguaglio in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore. E' evidente che per la concreta gestione di tali obblighi occorrerà attendere il tracciato del mod. 770/2011.