L'INPS, con la circolare 23/12/2003 n.196, ha fornito le istruzioni operative e alcuni chiarimenti in merito ai conguagli previdenziali e assistenziali di fine anno 2003. Si segnalano le seguenti precisazioni: Elementi variabili della retribuzione (emolumenti di dicembre 2003 conguagliati nel mese di gennaio 2004) - L'INPS, conferma le istruzioni dello scorso anno precisando che le stesse devono essere osservate anche per i dirigenti industriali (dal 2003 confluiti dall'INPDAI, soppresso, all'INPS) evidenziando, le differenze retributive, nel mod. DM 10/2 del mese di gennaio 2004, utilizzando i consueti codici "A000" (aumento della retribuzione imponibile - conguaglio positivo) e "D000" (diminuzione della retribuzione imponibile - conguaglio negativo). Decontribuzione dei premi di risultato (erogazione incerta prevista dai contratti collettivi di secondo livello) - Anche per tale tipologia di conguaglio vengono confermate le istruzioni dello scorso anno con le seguenti precisazioni: - le somme decontribuite destinate alla previdenza complementare non comportano il versamento del contributo di solidarietà (10%) fissato dall'art. 2, c. 3, del D.L. 67/1997 (L. 135/1997), mentre le stesse somme, contrariamente a quanto sostenuto fino allo scorso anno, rientrano nella base imponibile del contributo di solidarietà (10%) dovuto a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 124/1993. A tale fine l'INPS si è riservato di fornire ulteriori istruzioni; - nella formula per il calcolo dell'esatto ammontare dell'erogazione variabile, l'INPS conferma l'utilizzo del coefficiente "34" anziché del coefficiente "34,33", in particolare la formula matematica è così strutturata: (retribuzione annua) + (ammontare lordo dell'erogazione da assoggettare a decontribuzione) : 34 = Importo massimo del premio di risultato decontribuibile Massimale contributivo e pensionabile (soggetti privi di anzianità contributiva al 31-12-1995) - L'INPS ha chiarito definitivamente, a seguito del parere espresso dal Ministero del lavoro, che il contributo di solidarietà del 2% a carico del lavoratore, che andava calcolato, a norma del D.Lgs. 579/95, sulla retribuzione eccedente il massimale versata ai fondi pensione, considerato deducibile fiscalmente, non è più dovuto dall'entrata in vigore del D.Lgs. 47/2000 (1°-1-2001). Quest'ultimo provvedimento ha stabilito che le somme versate alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito entro il doppio del TFR destinato al fondo (parametro utilizzabile solo per i nuovi iscritti) e comunque non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a sua volta non superiore a ? 5.164,57. In tali limiti di deducibilità devono essere considerate anche le somme versate in relazione alla parte eccedente l'importo del massimale annuo contributivo e pensionabile. L'INPS si è riservato di fornire ulteriori istruzioni soprattutto riguardo alla restituzione dell'eventuale contribuzione indebitamente versata. Contributo aggiuntivo IVS 1% carico dipendente - L'INPS, oltre a confermare i nuovi codici per i dirigenti industriali già iscritti all'INPDAI al 31-12-2002 (M952, conguaglio a debito; L954 conguaglio a credito), ha corretto il codice da L981 a L980 da utilizzare per i conguagli a credito per i lavoratori dell'ex fondo autoferrotranviari. Erogazioni liberali e fringe benefit compresi i prestiti agevolati - La circolare 196 conferma interamente le disposizioni dello scorso anno. Operazioni societarie straordinarie - L'INPS, ha meglio precisato il comportamento da tenere nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno comportato il passaggio di lavoratori e nelle ipotesi di cessione del contratto di lavoro. Al verificarsi delle predette ipotesi, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono (e non più possono) essere effettuate dal datore di lavoro subentrante che è tenuto al rilascio del mod. CUD. Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nel 2003 dal lavoratore, ancorché in parte erogata dal precedente datore di lavoro, comprese le quote retributive assoggettate alla decontribuzione, le erogazioni liberali e i fringe benefit.