Chiarimenti INPS sui contributi dovuti dagli agenti temporanei in Unione europea
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 93 del 21 maggio 2025, ha fornito indicazioni in merito alla facoltà, per il personale delle amministrazioni pubbliche iscritto alla Gestione pubblica e collocato fuori ruolo per assumere un impiego o per l’espletamento di un incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, di chiedere il versamento nel Fondo pensionistico del Paese d’origine di parte dei contributi maturati nello speciale regime pensionistico dell’Unione europea, al fine di costituire o di mantenere la posizione assicurativa aperta nel proprio Paese d’origine.
L’interessato può presentare la domanda al Fondo pensionistico dell’Unione europea, inviandola anche all’Amministrazione pubblica di appartenenza: il Fondo dell’Unione europea deve inviarla al Polo specialistico nazionale trasferimenti diritti a pensione Ue presso la Direzione Inps provinciale di Avellino.
La richiesta deve essere inviata anche all’amministrazione pubblica di appartenenza.
La domanda dovrà contenere i dati anagrafici dell’interessato; l’amministrazione pubblica datrice di lavoro, che ha concesso il collocamento fuori ruolo e la data dalla quale ha inizio il relativo periodo; la Cassa della Gestione pubblica presso la quale affluivano i contributi prima del collocamento fuori ruolo e nella quale, attraverso l’esercizio di tale facoltà, si chiede di versare la contribuzione mensile; la percentuale dell’aliquota contributiva scelta che, dal 1° luglio 2024, non può superare il 24,2% dello stipendio mensile.L’interessato dovrà comunicare anche l’ammontare dell’imponibile dello stipendio percepito presso l’istituzione dell’Unione europea dove presta servizio, che rappresenta la base imponibile per l’applicazione dell’aliquota contributiva scelta.
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