L'INPS, con la circolare 8 febbraio 2008 n.17, ha fornito alcune precisazioni sulle modalità di compilazione della sezione previdenziale di competenza del modello CUD 2008, non contenute nelle istruzioni allegate al tracciato approvato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.
L'Istituto segnala che la certificazione CUD/2008, per la parte relativa ai dati previdenziali e assistenziali di propria competenza è rimasta,  nel tracciato e relativo contenuto, invariata rispetto allo scorso anno.
Le precisazioni fornite dall'INPS confermano, quindi, sostanzialmente la prassi dello scorso anno.
Con la circolare 17/2008,  l'INPS  coglie l'occasione per precisare e ricordare quanto segue;
Il termine del rilascio della certificazione CUD/2008 (redditi/retribuzioni 2007) è quest'anno anticipata al 28 febbraio;
La certificazione, nella parte relativa ai dati previdenziali e assistenziali deve essere compilata anche dai datori di lavoro non sostituti d'imposta, in passato tenuti a presentare il mod. 01/M  (ovvero, per i dirigenti industriali il mod. DAP/12). Tra i predetti soggetti vi rientrano:  ambasciate, organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero;
Viene confermato l'esonero dal certificare i dati previdenziali, attraverso il CUD, degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, degli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative L. 240/1984, dei lavoratori autonomi dello spettacolo e per i lavoratori chiamati (aspettativa non retribuita) a svolgere funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali  nazionali o provinciali;
Nel punto 4, imponibile previdenziale, oltre a confermare le procedenti istruzioni,  viene precisato quanto segue:
a - Per quanto riguarda l'imponibile relativo alla contribuzione "aggiuntiva" per i soggetti in aspettativa sindacale, nel CUD 2008 dovrà essere indicato,  dato il termine del 30 Settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, per il versamento dei contributi, l'imponibile assoggettato a contribuzione nell'anno 2007, ancorchè riferito all'anno 2006 (nelle annotazioni si dovrà precisare che trattasi di imponibile di competenza 2006);
b - Per quanto riguarda l'imponibile relativo alla contribuzione  figurativa,  credito e credito cooperativo, nei periodi nei quali è stata versata la contribuzione  correlata all'assegno a sostengo del reddito, va indicato l'importo complessivo della retribuzione di riferimento. L'INPS precisa altresì che qual'ora nell'anno 2007 siano state corrisposte competenze riferite a periodi antecedente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse vanno aggiunte all'imponibile;
Per i punti  da 5 a 7 viene ricordato che gli stessi devono essere barrati, alternativamente,  per evidenziare se i contributi a carico datore di lavoro e lavoratore sono stati interamente (p. 5) o parzialmente  (p. 6) o non sono stati versati (p. 7). La circolare INPS, a tale proposito, ricorda altresì la novità introdotta, dal 2006, dall'art. 37, cc. 32 e 33,  D.L.  233/2006, L. 248/2006, vale a dire che nei periodi d'imposta in cui il versamento dei contributi è sospeso per calamità naturali,  resta ferma la deducibilità dei contributi obbligatori. Tale circostanza può essere evidenziata nelle annotazioni.
Nel punto 9 (bonus posticipo del pensionamento - L. 243/2004) devono essere indicati,  per i lavoratori cessati entro il 31-12-2007, anche gli importi corrisposti a titoli di bonus (contributi IVS) successivamente alla data di cessazione;
Per i punti 10 e 11, relativi ai mesi per i quali è stata presentata la denuncia E-mens, viene ricordato che la compilazione di tali campi è obbligatoria;
La sezione 2 deve essere compilata con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non, mini co.co.co. e amministratori). Non deve, invece, essere compilata per i seguenti soggetti,  ancorchè iscritti  alla gestione separata:
a - Lavoratori autonomi occasionali;
b - Titolari di borse di studio e dottorati in ricerca MIUR;
c - Associato in partecipazione;
d - Medici in formazione specialistica di cui all'att. 37 del D. Lgs. 368/99.