Chiarimenti INPS sulle sanatorie fiscali e previdenziali
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 9/04/2004 n.63, ha fornito alcune precisazioni in mertio alle sanatorie fiscali e previdenziali di cui alla legge 289/2002 e successive modificazioni, in vista del termine di scadenza del 16 aprile 2004.
In particolare ricorda l'INPS la contribuzione previdenziale che può essere regolarizzata è la seguente:
per coloro che hanno utilizzato o intendono utilizzare la definizione automatica, i contributi dovuti dagli artgiiani, dai comemrcianti e dai professionisti, rapportati al 60% del maggior reddito dichiarato in misura superiore al minimale;
per coloro che si sono avvalsi o intendono utilizzare la dichiarazione integrativa semplice, i contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti in dipendenza del maggiore reddito dichiarato e dai datori di lavoro sulle retribuzioni non denunciate e per le quali non sono state effettuate e versate le ritenute fiscali ed i relativi contributi.
L'Istituto previdenziale ricorda, confermando le istruzioni operative già applicate in occasioni di precedenti sanatorie, che i contributi non possono essere rateizzati e non rinetrano nel computo dei limiti di importo che rendono possibile la rateazione dei debiti tributari.
I modelli da utilizzare per la sanatoria possono essere reperiti sul sito dell'agenzia delle entrate e per il pagamento degli importi dovuti utilizzeranno il consueto mod. F24.
L'INPS infine risponde ad un quesito circa la possibilità di sanare le situazioni contributive in presenza di un verbale ispettivo. A tal fine precisa che la regolarizzazione non può essere utilizzata nel caso in cui gli ispettori abbiano già notificato il verbale di ispezione, mentre potranno ricorrere ancora alla sanatoria quando l'ispezione è appena iniziata o comunque non conclusa.