Chiarimenti INPS sull'indennità sostitutiva di preavviso
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 30/12/2003 n.159, ha fornito precisazioni in merito all'applicazione del massimale contributivo nel caso in cui il periodo dell'indennità sostitutiva del preavviso si colloca a cavallo di due anni.
In particolare l'istituto previdenziale ha chiarito che il massimale da tenere in considerazione è quello relativo all'anno in cui si riferisce una parte dell'indennità. Per la restante parte il massimale contributivo è quello dell'anno successivo.
Con la stessa circolare, l'INPS, ha anche risposto al quesito che chiedeva quale fascia di retribuzione convenzionale dovesse essere assunta come base per il calcolo della contribuzione dell'indennità sostitutiva di preavviso nel caso di lavoratore distaccato in un paese estero non convenzionato. Viene chiarito che la retribuzione dell'ultimo mese e l'indennità non vanno sommati ma per ciascuno degli emolumenti va determinata la relativa fascia retributiva.
Per la retribuzione dell'ultimo mese la fascia di retribuzione convenzionale sulla quale calcolare la contribuzione è quella nella quale si colloca la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.