Chiarimenti sulla clausola di salvaguardia della Riforma Maroni
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 05/12/2007 n.29224, ha fornito alcune precisazioni in merito alla c.d. clausola di salvaguardia prevista dalla L. 243/2004.
Più precisamente l'art.1, c.3, L. 243/2004 stabilisce che il lavoratore che raggiunge i requisiti di età e di anzianità contributiva secondo la normativa previgente ha diritto di ottenere la pensione indipendentemente dalla nuova normativa pensionistica che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ne consegue che tutti coloro che maturano i requisiti nel corso del 2007, sulla base della disciplina in vigore attualmente, le cui finestre di accesso sono fissate nel 2008, potranno andare in pensione di anzianità in qualunque momento a partire dall'apertura della finestra di accesso.
Le finestre del 2008 per i dipendenti sono le seguenti:
- 1/01/2008: con 39 anni di anzianità contributiva entro il primo trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007;
- 1/01/2008: con 39 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre 2007 e 57 anni dopo il 30 settembre 2007;
- 1/01/2008: con 35 anni di anzianità contributiva entro il terzo trimestre 2007 e 57 anni di età;
- 1/04/2008: con 39 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre 2007 e 57 anni di età;
Le finestre del 2008 per gli autonomi sono le seguenti:
- 1/01/2008: con 40 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre 2007 e 58 anni di età;
- 1/04/2008: con 40 anni di anzianità contributiva entro il terzo trimestre 2007 e 58 anni di età;
- 1/07/2008: con 40 anni di anzianità contributiva entro il quarto trimestre 2007 e 58 anni di età.
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