L'INPS, con la circolare 01/10/2008 n.88, facendo seguito ad alcuni chiarimenti ministeriali recentemente intervenuti in merito alla contribuzione da versare per i soggetti iscritti alla gestione separata ex art. 2, c.26, L. 335/95, ha fornito proprie precisazioni per quanto di competenza.
In particolare sono state fornite precisazioni sia relativamente ai soggetti che hanno usufruito dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui alla Legge 243/2004, sia in merito ai collaboratori non residenti in Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria.
In merito al bonus riconosciuto dalla L. 243/2004 valevole fino al 31/12/2007 consistente nel riconoscere ai soggetti in possesso dei requisiti pensionistici la possibilità di proseguire nell'attività lavorativa rinunciando all'accredito della relativa contribuzione IVS e percepire i corrispondenti importi direttamente dal datore di lavoro in busta paga, l'istituto previdenziale ha fatto seguito all'intervento del Ministero del lavoro 08/08/2008 che con un propria nota ha stabilito che per i lavoratori che hanno usufruito del predetto bonus debba essere applicata, limitatamente ai versamenti alla Gestione separata per la loro attività secondaria, l'aliquota contributiva piena, questo perché nel medesimo periodo non hanno versato alcun contributo ad altra gestione previdenziale obbligatoria. In particolare l'INPS ha precisato che i committenti che per i propri collaboratori fruitori del bonus hanno versato i contributi calcolati con l'aliquota ridotta dovranno integrare i relative versamenti ragguagliandoli all'aliquota piena.
Detta regolarizzazione deve avvenire entro il 16 dicembre 2008 senza aggravio di sanzioni civili.
Invece in merito a quale aliquota debba essere utilizzata ai fini della contribuzione alla Gestione separata nel caso di collaboratori non residenti in Italia che siano contemporaneamente sottoposti ad una forma previdenziale obbligatoria in un Paese straniero, il Ministero del lavoro, con la circolare 35/2008, aveva risposto ad un'istanza di interpello precisando che il principio territoriale può essere derogato per via pattizia, qualora vengano stipulate convenzioni internazionali tra l'Italia e uno o più Paesi stranieri, con la conseguenza che è irrilevante per il diritto italiano la sottoposizione di un lavoratore ad un sistema di previdenza obbligatoria in un paese diverso dall'Italia ai fini del computo dell'aliquota contributiva da applicarsi al contratto di collaborazione anche a progetto che il medesimo lavoratore abbia in Italia.
Sul punto l'INPS ha chiarito che in presenza di convenzioni internazionali di sicurezza sociale l'aliquota da applicare è quella ridotta.
In assenza invece di alcuna convenzione di diritto internazionale con il Paese straniero di residenza del lavoratore, non avendo rilevanza l'eventuale sottoposizione del lavoratore a regimi previdenziali obbligatori, dovrà concludersi che trova applicazione il principio della territorialità e pertanto il collaboratore sarà soggetto all'iscrizione alla Gestione separata con il versamento dell'aliquota contributiva intera, riferita ai soggetti che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.