L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 19/06/2007 n.138E ha precisato che gli accordi sindacali in grado, se di data certa anteriore al 4 luglio 2006, di sgravare le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo dalla tassazione ordinaria, si identificano in tutti gli atti che formalizzano un incontro di volontà tra datore di lavoro e dipendenti, in merito alle condizioni per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, compresi gli impegni a carattere collettivo tra associazioni di categoria dei dipendenti e datore di lavoro.
La precisazione dell'Agenzia risponde ad un'istanza di interpello avanzata da un'azienda in merito all'esatta individuazione degli accordi cui fa riferimento la legge Bersani (DL 223/2006) per l'applicazione del regime transitorio. Mentre, infatti, il verbale dell'intesa fra società e sindacati era del maggio 2005, il personale interessato alla procedura, pur avendo cessato il rapporto di lavoro il 23 giugno 2006, aveva sottoscritto il verbale di conciliazione solo il 4 luglio successivo. Proprio a tale ultima data aveva fatto riferimento la società, optando, di conseguenza, in via cautelativa, per il regime di tassazione ordinario.
Secondo l'Agenzia a risolvere la questione interviene la circostanza che il rapporto di lavoro dei dipendenti in esubero era cessato, per effetto dell'attivazione della procedura di mobilità, il 23 giugno 2006. Si verificava, pertanto, la prima delle due circostanze che rende ancora possibile l'applicazione del vecchio regime agevolativo.