Chiarita la qualificazione del reddito per i soci delle cooperative artigiane
A cura della redazione

Con la circolare n. 20 del 18 maggio 2016, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle norme di interesse fiscale contenute nella legge di stabilità 2016 che non sono oggetto di altri più specifici documenti di prassi, specificando anche la portata del comma 114 dell’articolo 1, che disciplina la qualificazione del reddito per i soci delle cooperative artigiane.
Si ricorda che tale disposizione riconduce tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del TUIR, il trattamento economico dei soci delle cooperative artigiane, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/2001 con la cooperativa stessa. La disposizione opera solo ai fini fiscali; rimane infatti fermo il trattamento previdenziale (gestione artigiani) relativo ai redditi in esame. Presupposto fondamentale richiesto dalla norma è la stipula di un rapporto di lavoro - all’atto della propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo fra cooperativa e socio - "in forma autonoma" la cui attuazione deve essere indicata nel regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 142 del 2001. La norma fa generico rinvio all’art. 50 del TUIR senza individuare quale sia la fattispecie reddituale di riferimento, tra quelle ivi previste. A tal proposito la circolare precisa che il reddito dei lavoratori soci delle cooperative artigiane rientra tra quelli di cui alla lett. a) del predetto articolo 50 del TUIR, riguardante i compensi erogati ai lavoratori soci di talune cooperative.
Il provvedimento di prassi dell’Agenzia delle entrate commenta anche il comma 73 della legge di stabilità, che ha apportato modifiche all’articolo 11, comma 4-octies), del decreto IRAP, riconoscendo ai fini Irap la possibilità di dedurre il 70% dei costi sostenuti anche per i lavoratori stagionali. In particolare, la disposizione prevede che “La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”. La misura vuole ridurre l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, estendendo la deducibilità delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato – già prevista a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 - anche ai lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti. Il calcolo dei giorni richiesti deve intendersi riferito alle giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione), computando anche la prestazione relativa al primo contratto di lavoro. Il beneficio risulta applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015.
La circolare esamina altresì i seguenti argomenti:
- aspetti fiscali in materia di imposte sui redditi (distinguendo quelle riguardanti le persone fisiche da quelle relative alle imprese);
- modifiche normative in materia di Imposta sul valore aggiunto;
- nuovo comma 1-bis aggiunto all’art. 2 del D. lgs 15 dicembre 1997, n. 446, con il quale è stato disciplinato il requisito dell’autonoma organizzazione, ai fini Irap, “(…) nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture (…)”;
- esclusione della soggettività passiva, ai fini Irap, in capo a taluni soggetti;
- novità in materia di agevolazioni fiscali (in particolare, sono esaminate le modifiche al credito d’imposta c.d. Art-Bonus, il credito d’imposta c.d. School-Bonus, le agevolazioni fiscali per il settore cinematografico e quelle relative alla Zona franca urbana della Lombardia);
- modifiche alla disciplina delle sanzioni irrogabili ai CAF nei casi in cui questi appongono visti di conformità infedeli.
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