Il Ministero del lavoro, con la circolare 1/07/2020 n.11, facendo seguito al decreto interministeriale 20/06/2020 n.9, precisa che le aziende possono fruire delle 4 settimane aggiuntive di CIG in deroga, soltanto se hanno interamente fruito delle 14 settimane previgenti e questo indipendentemente dal fatto che si voglia beneficiarne nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 oppure nel periodo precedente il 31 agosto 2020.

Quanto sostenuto dal Ministero del lavoro non trova riscontro nel dettato legislativo che richiede di aver fruito interamente del periodo di 14 settimane prima di richiedere le 4 aggiuntive solo nel caso si voglia beneficiarne prima del 31 agosto 2020 e non anche nel periodo 1° settembre 2020 - 31 ottobre 2020.

Riguardo ai tempi e alle modalità di presentazione delle domande, il Ministero del lavoro ricorda che una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte e 9 le settimane, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potrà richiedere un ulteriore periodo di 5 settimane all’INPS.

Pertanto i datori di lavoro che hanno ottenuto decreti di autorizzazione per periodo inferiori alle 9 settimane, prima di richiedere le ulteriori 5, dovranno rivolgersi alla Regione (o al Ministero del lavoro per le aziende plurilocalizzate) per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime 9, secondo le procedure già in uso.

Sul punto il Ministero del lavoro puntualizza che i datori che sono già stati autorizzati per un periodo complessivo di 9 settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione del periodo autorizzato, potranno presentare istanza per la richiesta dei periodi successivi fino al raggiungimento delle 14 settimane, all’INPS competente per territorio.

Riguardo alla concessione e all’erogazione dei trattamenti, la circolare ricorda che la CIG in deroga verrà riconosciuta dall’amministrazione a cui è stata presentata l’istanza entro 15 giorni dalla presentazione delle medesima.