L'istituto previdenziale, con la circolare 12 dicembre 2002 n. 179, ha modificato il proprio orientamento in materia di compatibilità tra attività lavorativa, autonoma o subordinata, e il trattamento economico integrativo CIG. L'INPS ha infatti recepito l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi recentemente, individuante le seguenti modalità per svolgere attività lavorativa e percepire il trattamento integrativo: 1) Innanzitutto è necessario effettuare la comunicazione preventiva all'INPS sullo svolgimento dell'attività lavorativa; 2) La retribuzione se inferiore a quella perduta comporta la percezione di una quota differenziale di integrazione salariale (se uguale o superiore non è possibile effettuare il cumulare - c.d. incumulabilità relativa); 3) Nel caso in cui il trattamento CIG si riferisca ad un rapporto di lavoro a tempo parziale, l'incumulabilità è assoluta se il nuovo lavoro è a tempo pieno, relativa (in base alla retribuzione, vedi sopra) se a tempo parziale. 4) Nel caso di lavoro autonomo l'incumulabilità deve essere valutata esclusivamente ai proventi della nuova attività.