Il Ministero del lavoro, con la circolare 11/12/2014 n.30, in merito al ricorso alla CIG in deroga per l’anno 2015, ha precisato che nei casi in cui non si riesca a stipulare l’accordo in sede governativa prima delle riduzioni dell’orario di lavoro o delle sospensioni, l’azienda può comunque effettuare le predette operazioni, purchè presenti la richiesta di convocazione al Ministero del lavoro, e sempre che sia stata sottoscritta l’intesa sindacale da recepirsi in seguito in sede ministeriale.

Come si ricorderà il decreto interministeriale del 1° agosto 2014 ha infatti stabilito che in caso di crisi che coinvolgono unità produttive site in diverse Regioni o Province Autonome, l’accordo viene sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e trasmesso telematicamente all’INPS insieme alla domanda di CIG in deroga da parte dell’azienda interessata all’ammortizzare sociale. 

Ma cosa succede se per qualsiasi motivo l’azienda ha la necessità di disporre tempestivamente la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro? 

La circolare ministeriale 30/2014 precisa che queste due operazioni possono essere comunque compiute dall’azienda purchè ci sia stato almeno l’accordo sindacale.

Il Ministero del lavoro ritiene anche che l’accordo in sede ministeriale debba riportare i motivi eccezionali che ne giustificano la stipula successiva alle riduzioni dell’orario di lavoro o alle sospensioni.

In ogni caso l’accordo sindacale dovrà essere recepito in sede ministeriale in tempo utile al fine di consentire all’azienda di rispettare il termine di 20 giorni decorrente dall’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario per la presentazione dell’istanza.