L’INPS, con il messaggio n. 20024 del 30 luglio 2010, ha fornito alcuni chiarimenti in riferimento al trattamento di Cig in deroga.
In particolare:
a) nelle ipotesi in cui la medesima impresa abbia usufruito di periodi di CIG in deroga, complessivamente superiori a 12 mesi, con soluzione di continuità tra i periodi di utilizzo precedenti il 1° gennaio 2009 e quelli successivi, al fine della determinazione della misura degli abbattimenti, vanno considerati esclusivamente i periodi, anche non continuativi, successivi alla data dell’1.1.2009;
b) nelle ipotesi in cui, al contrario, la medesima impresa abbia usufruito di periodi di CIG sin da periodi precedenti il 1° gennaio 2009 senza che vi sia stata soluzione di continuità tra i periodi precedenti e quelli successivi all’1.1.2009, ai fini della determinazione della misura degli abbattimenti, detti periodi di proroga andranno tutti sommati.