Il Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’economia, con il decreto 25/03/2016 n.95075, ha stabilito che il trattamento CIGS può essere prorogato fino al limite massimo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nel 2016, nel caso in cui sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

I mesi scendono a 9 per le cessazioni che interverranno nel 2017 e a 6 per quelle nel 2018.

Perché la proroga possa essere autorizzata è necessario che la CIGS sia stata a sua volta autorizzata sulla base di un programma di crisi aziendale al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa cessi l’attività produttiva, e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda.

E’ inoltre necessario che sia stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del lavoro, con la presenza di quello per lo sviluppo economico e sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati.

Infine è richiesta la presentazione di un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura.

L’impresa che intende cessare l’attività e ottenere la proroga del trattamento di CIGS deve stipulare prima del termine di programma, lo specifico accordo governativo, dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda al fine di continuare l’attività ovvero di ripresa della stessa esibendo idonea documentazione.

Prima dell’accordo governativo deve essere verificata la sostenibilità finanziaria dell’intervento di integrazione salariale straordinaria.

Dopo la stipula dell’accordo governativo l’impresa presenta istanza di CIGS al Ministero del lavoro.

Al fine di garantire sia la stabilità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nell’operazione di cessione sia la continuità aziendale, alle domande per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria non si applica la procedura tradizionale di concessione della CIGS prevista dall’art. 25 del D.lgs. 148/2015.