Cigs e mobilità per il personale dei vettori aerei
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 94 dell’8 luglio 2011, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento di integrazione salariale straordinaria e al trattamento di mobilità per il personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.
In particolare, si rileva che il lavoratore che, durante il periodo di integrazione salariale svolga attività lavorativa, decade dal diritto al relativo trattamento nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto dello svolgimento della predetta attività.
Se tale comunicazione viene omessa, il beneficiario perde il diritto al trattamento fin dall’inizio della concessione.
Solo in presenza di preventiva comunicazione, infatti, il lavoratore potrà godere della possibilità di cumulare, anche parzialmente, il reddito da lavoro della nuova attività lavorativa con il trattamento di integrazione salariale percepito.
In caso di svolgimento di attività lavorativa remunerata, in costanza del trattamento di mobilità, i lavoratori hanno facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, o a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità, con la sospensione della relativa indennità.
In caso di rioccupazione, i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità devono darne comunicazione alla competente Struttura territoriale dell’INPS entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione.
L’omissione di tale comunicazione nei termini di legge, determina la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dal diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione.
È importante rilevare che il trattamento di mobilità non è più erogabile se il beneficiario si trasferisca o si rioccupi all’estero durante il periodo di godimento dell’indennità.
Si evidenzia, inoltre, che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), o ad un percorso di riqualificazione professionale (art. 19, comma 10, L. n. 2/2009).
Fermo restando l’obbligo delle comunicazioni preventive di cui sopra, il personale destinatario degli ammortizzatori sociali e prestazione integrativa del Fondo, deve presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un'autocertificazione nella quale attesti di non aver svolto, nell’ anno in corso, attività lavorativa remunerata all’estero, o i periodi eventualmente svolti, a far data dall’inizio della prestazione erogata dall’INPS. In mancanza di detta autocertificazione le Strutture competenti provvedono alla sospensione della prestazione di Cigs o mobilità ordinaria e relativa prestazione integrativa.
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