Cigs e mobilità senza ente bilaterale
A cura della redazione

L'Inps, con messaggio n. 17194 del 30 luglio 2009, ha reso noto che nel caso in cui manchi l'intervento integrativo dell' ente bilaterale, ai lavoratori sospesi per crisi aziendale e occupazionale deve essere liquidata la cassa integrazione straordinaria o l'indennità di mobilità in deroga.
L'Inps si riferisce alle disposizioni, in vigore a partire dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della legge n. 33/2009, in virtù delle quali è stata estesa ai lavoratori ed apprendisti sospesi dal lavoro per crisi la disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, a condizione di un intervento integrativo da parte degli enti bilaterali.
Quando manca questo intervento spiega l'Inps, i predetti periodi di tutela devono considerarsi esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga. Pertanto, le domande di disoccupazione per sospensione non devono essere respinte, ma devono essere considerate utili ai fini della liquidazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs) o della mobilità in deroga.
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