Circolare VVF 674/2026: chiarimenti sull'inquadramento antincendio di bar e ristoranti
A cura della redazione
La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, con la Circolare prot. n. 674 del 15 gennaio 2026, ha fornito una serie di indirizzi uniformi per chiarire i dubbi interpretativi riguardanti le attività di somministrazione (bar e ristoranti). Il documento chiarisce i criteri per distinguere queste attività dai locali di pubblico spettacolo e ribadisce le modalità corrette per valutare il rischio incendio, con un focus sulla distinzione tra "lavoratori" e "occupanti" totali.
Di cosa tratta:
La Circolare fornisce chiarimenti decisivi per distinguere correttamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande dai locali destinati al pubblico spettacolo e all’intrattenimento. L’obiettivo primario è definire con precisione quando un bar o un ristorante debba essere assoggettabile ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011). In linea generale, queste attività restano escluse dagli obblighi del decreto, a meno che non ospitino impianti tecnici specifici, come quelli termici con potenzialità superiore a 116 kW.
Un punto centrale riguarda le attività accessorie, come la musica dal vivo o il karaoke. Queste pratiche non mutano la natura del locale, che rimane classificato come pubblico esercizio, a condizione che non venga allestita una sala apposita, non vi sia attività danzante e l’affollamento rimanga entro le 100 persone. Qualora però l’intrattenimento diventi l’elemento prevalente o determini una trasformazione funzionale del locale — attraverso modifiche al layout, agli impianti o alla gestione dei flussi — scatta l'obbligo di riqualificare l'attività secondo le norme più stringenti del T.U.L.P.S. e delle specifiche regole tecniche per il pubblico spettacolo.
Infine, la circolare sottolinea un concetto fondamentale nella valutazione del rischio, ovvero che la gestione della sicurezza e la pianificazione dell'emergenza devono considerare l'insieme degli occupanti. Questo significa che il calcolo del rischio deve basarsi sulla presenza contemporanea di tutte le persone nell'attività, inclusi i clienti, garantendo la tutela di tutti, con particolare attenzione agli occupanti con esigenze speciali.
Indicazioni operative:
L'intervento del Ministero richiede una verifica di coerenza tra la gestione attuale dei locali e le interpretazioni fornite:
- Verifica dei parametri di affollamento: verificare la capienza massima del locale. L'obbligo di redazione del Piano di Emergenza (D.M. 2 settembre 2021) scatta se la presenza contemporanea supera le 50 persone (somma di dipendenti e clienti), a prescindere dal numero di lavoratori assunti;
- Valutazione rischio incendio: il documento non deve limitarsi alla tutela dei lavoratori (D.Lgs. 81/08), ma deve analizzare scenari che coinvolgano tutto il pubblico presente, considerando i picchi di affollamento durante eventi o fasce orarie critiche;
- Monitoraggio delle attività di intrattenimento: verificare che l'uso di musica o piccoli show non comporti una "trasformazione" del locale in discoteca senza le necessarie uscite di sicurezza e licenze;
- Controllo dei comportamenti a rischio: implementare misure preventive specifiche per contrastare usi impropri di fiamme libere o deroghe al divieto di fumo da parte degli avventori, fattori che possono incidere drasticamente sull'innesco di un incendio.
Conclusioni:
La circolare del 15 gennaio rappresenta un richiamo alla responsabilità per tutti i gestori. Sebbene come atto di indirizzo tecnico, è impossibile ignorare il contesto globale segnato dalla recente tragedia di Crans-Montana. L’incendio del 1° gennaio scorso ha drammaticamente ricordato come la gestione impropria dell'affollamento e delle attività di intrattenimento in locali non idonei possa avere conseguenze fatali. Queste nuove indicazioni si pongono dunque come uno strumento fondamentale per prevenire simili scenari.
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