Il datore di lavoro non viola l'art. 7 dello St.lav. nel caso in cui decida di affiggere il codice disciplinare in locali aziendali comodamente accessibili anche se non si tratta di luoghi ove i dipendenti devono passare obbligatoriamente (Cass. 03/10/2007 n.20733).

Inoltre precisano i giudici di legittimità la possibilità di recarsi nei locali in cui sono esposte le norme disciplinari deve essere effettiva e non meramente teorica. Ne consegue che rientra nel concetto di libero accesso anche la comodità dell'accesso e la necessità che non sussistano difficoltà particolari.

Ugualmente la legge non richiede che l'affissione venga effettuata nelle bacheche aziendali, che possono mancare o essere destinate ad altre comunicazioni e che comunque non rendono più agevole la lettura delle norme.