Codice tributo per l’imposta plusvalenze da cessione di partecipazioni
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 33 del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo 1864 che deve essere utilizzato per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazione qualificate realizzate da società ed enti non residenti.
Come si ricorderà l’art. 1, comma 59 , della legge n. 213/2023 ha introdotto il comma 2-bis all’art. 68 del Tuir, prevedendo che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’art. 68, comma 4, del Tuir, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale.
Nello specifico, le plusvalenze di cui sopra sono assoggettate a imposta sostitutiva per effetto dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 461/1997.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, è stato istituito il già menzionato codice tributo denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – articolo 68, comma 2-bis del Tuir”.
Riproduzione riservata ©