Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 941 del 12 dicembre 2013, ha affermato che l’Inps deve corrispondere la pensione al co.co.co. anche quando il committente non ha versato regolarmente i contributi dovuti.
Nel caso di collaboratori a progetto, infatti, i contributi sono versati da parte del committente anche per la quota a carico del lavoratore, ma quest’ultimo non ha alcun sistema per costringere il committente a versarli. Conseguentemente, anche ai collaboratori deve applicarsi il principio di automaticità di cui all’art. 2116 c.c., seppure previsto solo per i dipendenti. È invece giustificata l’esclusione dall’applicazione dello stesso principio nei confronti dei commercianti e dei liberi professionisti, perché questi ultimi hanno la responsabilità di curare il pagamento dei contributi obbligatori e sugli stessi ricade necessariamente la conseguenza dell’eventuale omesso pagamento.