Il 29/04/2010 la Camera dei deputati ha approvato il testo modificato del Collegato lavoro alla Finanziaria (C1441-quater-E) dopo che il 31 marzo u.s. il Presidente della Repubblica non aveva firmato il provvedimento e lo aveva rinviato alle Camere per un’ulteriore discussione in particolar modo sulle disposizioni contenute negli artt. 20, 30, 31, 32 e 50.
Il testo adesso passa al Senato che ha preannunciato che verranno ulteriormente modificate alcune norme.
In ogni caso tra le principali novità del provvedimento licenziato dalla Camera si segnalano le seguenti:
-    La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta una volta concluso il periodo di prova oppure, in mancanza di questo, decorsi 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro (in precedenza poteva essere stipulata anche all’atto dell’assunzione)
-    La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.
-    Davanti alla commissione di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia oppure da un rappresentante sindacale a cui hanno conferito mandato.
-    Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione dei motivi (ove non contestuale) che devono sempre essere resi in forma scritta.
-    Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale decide il tribunale in unico grado in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso è depositato entro 30 giorni dalla notificazione del lavoro. Decorso tale termine, oppure se le parti hanno dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice su istanza di parte lo dichiara esecutivo con decreto.
-    La clausola compromissoria può essere pattuita in assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro che la prevedano, in via suppletiva dal Ministero del lavoro con un proprio decreto trascorsi 6 mesi dalla convocazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori al fine di promuovere i predetti accordi.