La legge 16 gennaio 2003, n.3 (S.O. n. 5 alla G.U. n. 15 del 20 gennaio 2003) in materia di semplificazione amministrativa, ha modificato il DPR 445/2000 (Testo Unico documentazione della Pubblica Amministrazione) introducendo l'art.77bis, il quale ha stabilito che le imprese che intendono partecipare alle gare di appalto pubbliche non sono più tenute a presentare il certificato di ottemperanza alle norme sul collocamento obbligatorio, previsto dall'art. 17 della legge 68/99, e rilasciato dai rispettivi uffici competenti, ma possono semplicemente presentare un'autocertificazione che attesta la regolarità sulla copertura della quota riservata ai disabili, semplificando notevolmente in questo modo la procedura.
Spetterà poi all'Amministrazione Pubblica interessata effettuare eventualmente i necessari accertamenti presso gli Uffici della Provincia competenti che gestiscono il collocamento obbligatorio per verificare che quanto autocertificato dall'azienda corrisponde alla verità.
Sul punto è intervenuto recentemente anche il Consiglio di Stato (sentenza 10/12/2003 n.8139) che ha definitivamente posto fine alla controversia che vedeva alcune amministrazioni appaltanti rifiutare l'autocertificazione prevista dall'art. 77bis, DPR 445/2003, anche se da quasi un anno era in vigore la nuova disposizione introdotta dalla legge 3/2003, e continuare a richiedere alle aziende il certificato di ottemperanza rilasciato dai servizi per il collocamento provinciali.