Il Ministero del lavoro, con il comunicato del 21/01/2008 n. prot. 13/III/001531,  ha reso noto che con decreto ministeriale 21 dicembre 2007, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato adeguato l'importo del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della Legge 12 marzo 1999, n.68.
L'importo dell'esonero è passato da 12,92 euro a 30,64 euro.
Il Ministero del lavoro ricorda che il predetto decreto entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che il contributo deve essere versato dalle imprese che per le speciali condizioni di attività svolta non possono osservare le assunzioni obbligatorie di disabili ex lege 68/99. Il contributo deve essere versato per ciascuna unità non assunta e per ciascun giorno lavorativo.

Si ricorda infine che per fruire dell'esonero i datori di lavoro devono richiedere apposita autorizzazione presentando domanda al servizio provinciale per l'impiego competente per territorio in cui ha sede l'impresa per la quale si chiede l'esonero.