La Direzione regionale del lavoro del Veneto, con la nota 6/12/2013 n. 10583, ha precisato che le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60%, al fine di fruire dell’esonero dalla base di computo ai sensi della L. 68/1999, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

La nota precisa anche che il tasso di premio ai fini INAIL fissato dalla predetta norma nel limite del 60% deve considerarsi alla luce dell’art. 41 del DPR 1124/1965 al 60 per mille

Infine la DRL coglie l’occasione per ricordare che l’esclusione operata dal legislatore riguarda sola la procedura di esonero che viene sostituita da un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti senza travolgere l’obbligo di versamento del contributo di cui sopra.