Con la circolare n. 65/2002 l'Istituto previdenziale fornisce le istruzioni necessarie all'iscrizione negli elenchi a norma dell'articolo 1, Legge 8/3/1999, n. 50. In particolare l'Inps fornisce le seguenti precisazioni: - è esteso l'ambito soggettivo di applicazione agli imprenditori agricoli a titolo principale iscrivibili ai fini previdenziali ai sensi dell'art. 13, legge 233/1990; - il termine per la presentazione delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione è di 90 giorni; - la domanda può essere presentata a qualsiasi sede Inps ovvero inviata per fax o per posta o per via telematica ovvero agli sportelli polifunzionali, presso le sedi Inail, presso le sedi delle Camere di Commercio, presso le sedi delle Commissioni provinciali per l'artigianato o presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate; - a breve saranno disponibili i nuovi modelli per i coltivatori diretti (CD1) e per gli imprenditori agricoli (IATP1); - se entro 90 giorni dal ricevimento della domanda il procedimento non si è concluso vale la regola del silenzio-assenso e di conseguenza l'istanza si intende accolta; - il procedimento può interrompersi una sola volta per effetto di una comunicazione degli Uffici che richieda ulteriori precisazioni.