L’INPS, con la circolare 04/05/2011 n.71, ha fornito alcune precisazioni in merito all’estensione ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto) dell'ipotesi di reato ex art. 2 DL 463/1983 (L. 638/1983) prevista per coloro che omettono il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei collaboratori, così come stabilito dall’art. 39 della L. 183/2010.
In sostanza a decorrere dal 24 novembre u.s. (data di entrata in vigore del Collegato Lavoro) nei confronti dei committenti che abbiano omesso il versamento dei contributi alla Gestione separata trova applicazione il procedimento comportante l’obbligo della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione contenete l’intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di 3 mesi.
Le verifiche sulle irregolarità verranno eseguite a partire dalle denunce Emens con competenza novembre 2010, in scadenza al 16 dicembre u.s.
Se il pagamento viene effettuato entro il predetto termine di tre mesi, il committente non sarà punibile. In caso contrario il reato sarà denunciato all’Autorità giudiziaria.
L’INPS ricorda che la fattispecie di reato non ricorre sia nel caso in cui non sussista un rapporto di committenza sia nel caso in cui la figura del committente e quella del collaboratore coincidono.
Infine l’istituto previdenziale evidenzia che la titolarità dell’illecito cade sempre sul soggetto che ha la responsabilità legale dell’adempimento alla data di scadenza del termine previsto per il versamento contributivo.