L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 308 del 9 dicembre 2025, ha precisato che l'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'articolo 1, comma 354, della L. n. 207/2025 per le prestazioni di lavoro straordinario disciplinate dall'articolo 47 del Contratto collettivo nazionale Comparto Sanità 2019-2021, va applicata anche ai compensi erogati per le «Ore di pronta disponibilità».

La risposta rettifica quanto indicato dal precedente interpello n. 272/2025. L’Agenzia si è così allineata all’interpretazione dell’Ufficio legislativo del Ministero della pubblica amministrazione che, con una nota del 20 novembre u.s., ha sottolineato che il legislatore, nel riferirsi al citato articolo 47 in quanto norma definitoria generale dell'istituto dello straordinario nello specifico comparto contrattuale, abbia inteso assoggettare alla flat tax del 5% anche i compensi corrisposti in relazione alle ore di pronta disponibilità effettuate.

La risposta conferma, invece, che l’imposta sostitutiva non si applica ai compensi erogati per le «Prestazioni svolte in sede elettorale».