La Corte di Cassazione, con la sentenza 1/04/2004 n.6463, ha stabilito che il lavoratore che svolge attività autonoma non perde il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità e il diritto alla relativa indennità purchè non superi determinati limiti. Infatti la Suprema Corte fonda il suo convincimento nel combinato disposto dell'art.9 c.6 e art.8 c.6 entrambi delal legge 223/91 che stabiliscono rispettivamente che il lavoratore è cancelalto dalle liste quando viene assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato oppure quando si è avvalso delal facoltà di richiedere e percepire in unica soluzione la relativa indennità. Il secondo articolo invece riconosce al lavoratore la facoltà di rimanere iscritto alle liste di mobilità pur svolgendo attività di lavoro subordinato a tempo parziale oppure determinato con la sospensione però per tutto il periodo delal prestazione lavorativa dell'indennità. Quanto detto per il lavoratore dipendente deve essere previsto dal legislatore anche per il soggetto che iscritto alle liste di mobilità intende esercitare l'attività autonoma. In quest'ultimo caso spiega la sentenza 6463/2004 è necessario che il legislatore fissi una soglia quale limite per la percezione dell'indennità di mobilità, oltre la quale il lavoratore perde il diritto. Infatti ricorda la Suprema Corte l'indennità di mobilità ha la finalità di contrastare la mancanza di reddito conseguente alla perdita dell'occupazione. Il contestuale svolgimento dell'attività lavorativa ha lo stesso effetto di alleviare la situazione di difficoltà del lavoratore fino al punto in cui la copertura previdenziale obbligatoria risulterebbe eccedente rispetto ai fini di sicurezza sociale ad essa sottesi.