L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 13 del 20 gennaio 2026, ha confermato che i compensi spettanti a un artista musicale, anche se incassati dalla Società tramite mandato all’incasso, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR e quindi tassati secondo il principio di cassa, perché derivano dallo sfruttamento economico dell’opera da parte dell’autore, il quale mantiene la piena titolarità dei diritti d’autore.

Nel caso in esame, un artista operante nel settore musicale, ha chiesto all’Agenzia delle entrate il corretto trattamento fiscale delle somme ricevute a titolo di provvista e dei proventi futuri derivanti corrisposti dalla SIAE, dalle altre collecting societies, dagli editori e sub-editori o dai coeditori dall’utilizzo economico delle opere.

L’Agenzia delle entrate ha richiamato la risposta n. 325/2023, riguardante i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di diritti musicali da parte della S.I.A.E., con la quale è stato precisato che, quando tali proventi vengono incassati da un soggetto terzo (ad esempio una società che riceve il flusso finanziario per conto dell’autore), non muta la natura fiscale del reddito. L’autore mantiene la titolarità del diritto d’autore e resta soggetto a imposizione secondo la tipologia di reddito rilevante. La società intermediaria ha un mero diritto all’incasso, senza incidere sulla qualificazione reddituale dei proventi.

Ne deriva che i compensi percepiti dall’autore per la cessione o concessione in uso di opere dell’ingegno rientrano tra i redditi assimilati di lavoro autonomo (art. 54-octies TUIR), purché non derivino dall’esercizio abituale di un’attività artistica, nel qual caso si configurano come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 TUIR.

La cessione dei proventi a soggetti terzi non influisce sulla qualificazione del reddito, purché l’autore conservi la titolarità dei diritti d’autore.

Quindi i compensi incassati da terzi per conto dell’autore costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo e sono tassati secondo il principio di cassa.

Infine, se i compensi sono corrisposti da soggetti sostituti d’imposta, devono essere sottoposti alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF (art. 25 DPR n. 600/1973).