L’INPS, con la circolare 13/01/2010 n.5, ha precisato che il professionista che svolge in maniera abituale l’attività legata all’esercizio di arti e professioni e che percepisce redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza (come Consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, non è tenuto a versare i contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, c.26 L. 335/1995.
La precisazione fa seguito alle istruzioni al modello Unico 2010 dove viene affermato che concorrono alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza, anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione (si pensi ad esempio ai compensi percepiti da un geometra in qualità di componente del Consiglio nazionale o del Collegio provinciale). In questo caso i compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Contributi che devono essere versati alla gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale e non alla gestione separata INPS, dato che i compensi concorrono alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica.