Con la Nota n. 5945 dell’8 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce nuove indicazioni operative sui controlli relativi all’utilizzo dei locali interrati e seminterrati per attività lavorative, alla luce delle modifiche all’art. 65 del D.lgs. 81/2008 introdotte dalla Legge 203/2024.

Di cosa tratta:

La nota n. 5945 segue e integra la precedente nota INL n. 811 del 29 gennaio 2025, che aveva introdotto le prime indicazioni dopo la modifica dell’art. 65 del Testo Unico.

Il documento approfondisce le definizioni tecniche di tali locali, chiarisce le modalità di compilazione e gestione delle comunicazioni in deroga previste dalla norma e individua precisi criteri per le verifiche ispettive, comprese le condizioni che determinano la non veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro.

Indicazioni operative:

Definizioni in ambito edilizio

Il primo punto affrontato dall’INL riguarda la definizione di “locale interrato” e “locale seminterrato”. Viene precisato che non esiste una definizione univoca su tutto il territorio nazionaleertanto, per ogni comunicazione in deroga, è necessario fare riferimento al regolamento edilizio vigente del comune di appartenenza.

Gestione delle comunicazioni in deroga

Le comunicazioni in deroga devono contenere una relazione tecnica del datore di lavoro (riguardante l’attività svolta) e un’asseverazione redatta da un professionista abilitato. La documentazione viene gestita inizialmente dal Processo Servizi all’Utenza che ne verifica esclusivamente la completezza formale. Se la documentazione risulta incompleta, l’Ispettorato invierà entro 30 giorni una richiesta di integrazione, accompagnata da un diniego temporaneo all’uso dei locali. Solo dopo la verifica formale positiva, la comunicazione viene trasmessa al Processo Vigilanza tecnica, che potrà attivare controlli mirati. I controlli sono rivolti prioritariamente ad attività con maggior rischio di emissione di agenti nocivi (es. verniciatura, saldatura, falegnamerie, ecc.).

Valutazione delle dichiarazioni e sanzioni

L’INL distingue quattro scenari operativi in cui interviene l’organo di vigilanza con contestazioni e sanzioni:

1. Dichiarazione non veritiera: quando, durante un accesso ispettivo, emergono evidenze come emissioni di agenti nocivi, condizioni inadeguate di aerazione, illuminazione o microclima o violazioni gravi delle disposizioni dell’Allegato IV (almeno due violazioni due delle categorie 1.5, 1.6, 1.7, l’Ufficio trasmette notizia di reato ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e contesta la violazione dell’art. 65, co. 1 del D.lgs. 81/2008 con verbale di prescrizione e interruzione dell’attività;

2. Violazione di uno o più requisiti dell’Allegato IV del D.lgs. 81/08: prevista la contestazione dell’art. 65, co. 1 del D.lgs. 81/2008;

3. Asseverazione tecnica non veritiera: oltre alle misure previste nel caso 1, nei confronti del professionista abilitato sono previste la segnalazione all’Albo professionale del tecnico e notizia di reato ai sensi dell’art. 482 c.p. (falsità ideologica);

4. Uso anticipato dei locali prima dei 30 giorni o prima della comunicazione formale di accettazionerevista la contestazione dell’art. 65, co. 1 del D.lgs. 81/2008.

Conclusioni:

L’Ispettorato ha fornito un quadro operativo dettagliato, utile tanto agli organi di vigilanza quanto ai datori di lavoro e ai professionisti incaricati delle asseverazioni, affinché l’utilizzo dei locali interrati o seminterrati avvenga nel pieno rispetto delle regole e con maggiore consapevolezza dei propri obblighi.


Per maggiori approfondimenti si allega il documento ufficiale.