Concessioni e proroghe di CIGS e mobilità ex Lege 311/2004
A cura della redazione
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, l'art. 1, c.155, della legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), modificato dalla legge 80/2005 di conversione del DL competitività, ha disposto che il Ministero del lavoro possa disporre, anche in deroga alla normativa vigente, concessioni anche senza soluzione di continuità dei trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005.