Condotte persecutorie fra colleghi: la responsabilità è anche del datore di lavoro
A cura della redazione
Con la sentenza dell’11 marzo 2026, n. 5436, la Cassazione civile conferma la responsabilità del datore di lavoro per le condotte persecutorie poste in essere dai colleghi, imponendo all’azienda di risarcire il lavoratore perseguito.
Il fatto
La vicenda trae origine dal ricorso di un lavoratore che denunciava di aver subito prolungate condotte persecutorie da parte di colleghi e di non essere stato adeguatamente tutelato dal proprio datore di lavoro. Tali comportamenti, secondo quanto accertato nei due gradi di merito, avevano provocato al dipendente un danno non patrimoniale articolato (biologico, morale e alla vita di relazione) e avevano contribuito a generare un quadro di ansia e depressione, con numerosi periodi di assenza dal lavoro.
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano riconosciuto la responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c., condannando la società al risarcimento complessivo di circa € 71.165,45, quantificato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano e comprensivo di personalizzazione del danno. Veniva inoltre dichiarato illegittimo il licenziamento per superamento del comporto, poiché molte assenze derivavano proprio dalla patologia riconducibile al contesto lavorativo ostile.
Il ricorso
Contro il giudizio ha fatto ricorso il lavoratore sostenendo che non fosse stato giustamente calcolato il risarcimento e non fosse stato considerato il danno morale.
Allo stesso tempo ha fatto controricorso la società, richiedendo l’annullamento di quanto deciso dalla Corte d’Appello.
Il giudizio della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto tutte le motivazioni dei ricorsi, confermando il precedente giudizio.
Relativamente alla valutazione del danno, la Corte ha affermato che:
- Il danno biologico e il danno morale sono voci distinte, come già affermato dalla giurisprudenza consolidata (Cass. 9006/2022; 7892/2024);
- Nel caso esaminato, la Corte d’Appello ha distinto correttamente le voci di danno e motivato adeguatamente la personalizzazione.
- Considerando i pareri dei consulenti tecnici d’ufficio, il quadro psicologico si ritiene giustamente valutato.
Conclusioni
La Corte riafferma la responsabilità del datore di lavoro nel dover prevenire situazioni sul posto di lavoro che possono impattare sulla salute dei lavoratori, inclusi comportamenti ostili dei colleghi.
Inoltre, conferma quando precedentemente deciso relativamente al risarcimento da parte della società.
Impatti e indicazioni operative
La decisione dei tribunali rafforza il quadro di responsabilità del datore di lavoro nella gestione dei rischi psicosociali, incluse le dinamiche fra colleghi che possono sfociare in violenze psicologiche, aggressioni verbali, vessazioni.
Da un punto di vista operativo, al fine di prevenire e gestire al meglio queste situazioni il datore di lavoro deve:
- Valutare i rischi psicosociali (stress, mobbing e conflittualità).
- Implementare canali di ascolto e whistleblowing interni per la tempestiva rilevazione di comportamenti ostili.
- Intervenire immediatamente in presenza di segnali di persecuzione, isolamento o vessazioni anche informali.
- Documentare accuratamente ogni azione intrapresa per prevenire e contenere i rischi psicosociali.
- Attivare supporti psicologici aziendali.
- Collaborare con il medico competente per individuare situazioni da attenzionare.
- Adottare di codici di condotta e procedure disciplinari per reprimere tempestivamente condotte persecutorie.
- Erogare formazione obbligatoria per tutti i lavoratori sui codici di condotta, le procedure di segnalazione, le dinamiche tossiche all’interno del luogo di lavoro e i rischi psicosociali.
- Prestare estrema cautela nell’attuare procedimenti di licenziamento quando l’assenza può essere correlata a rischi non gestiti in azienda, come nel caso esaminato.
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