La Confcommercio, con il comunicato 19/07/2005 n.34, ha fornito alcune precisazioni in merito al contratto di apprendistato dopo l'intervento ministeriale con la circolare 30/05 che ha fatto seguito alle modifiche apportate al DLgs 276/2003 dalla legge 80/2005 di conversione del DL competitività. Tra le osservazioni che meritano di essere ricordate si segnalano le seguenti: - sono considerati idonei solo i contratti collettivi come quello del terziario stipulati tra le organizzazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentantive anche anteriori l'entrata in vigore della legge 80/2005 che hanno individuato contenuti e profili formativi atti a consentire l'erogazione della formazione, anche tramite rinvio agli enti bilaterali o ai modelli dell'ISFOL. - i contratti che non hanno disciplinato i contenuti formativi possono colmare la lacuna previa intesa con la controparte sindacale con un accordo specifico. - le discipline sperimentali dell'apprendisato professionalizzante a livello regionale rimangono in vigore purchè compatibili con il DLgs 276/2003 e sempre che siano state adottate d'intesa con le parti sociali. In questo caso il piano formativo dovrà essere coerente con i profili formativi individuati dalla regione. - ai fini della operatività del contratto di apprendistato è indispensabile la pronuncia degli enti bilaterali in merito alla conformità dei piani formativi delle aziende rispetto ai principi generali richiamati dal CCNL in tema di contenuti e profili formativi, mentre non è considerato condizione di procedibilità il requisito dell'iscrizione agli enti stessi. - è possibile assumere giovani dai 18 al 29 anni di età da intendersi quest'ultimo limite come 29 anni e 364 giorni. - per i giovani dai 16 ai 18 anni è ancora applicabile la legge 196/97 fintanto che non sarà operativo l'apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione. - trovano applicazione i nuovi livelli di inquadramento previsti dal rinnovo del Terziario del 2/07/2004 e viene confermata la durata massima in 4 anni. La nuova disciplina contenuta nel rinnovo contrattuale trova applicazione anche nei confronti dei giovani dai 16 ai 18 anni in quanto compatibile. - viene confermata la possibilità di inquadrare l'apprendista due livelli inferiori rispetto ai corrispondenti lavoratori qualificati. I contratti collettivi possono prevedere il passaggio a livelli intermedi in relazione all'età. - l'art. 13 della legge 25/55 non è abrogato con la conseguenza che è ancora possibile individuare attraverso i contratti collettivi trattamenti economici in misura percentuale in relazione all'anzianità di servizio dell'apprendista.