La Corte di Cassazione, sezione penale, nella sentenza 28682/2008, ha stabilito che il datore di lavoro che non rispetta, a titolo di trattamento economico, i minimi contrattuali, con la minaccia di licenziare i lavoratori che non accettano il trattamento peggiorativo, è condannabile per estorsione. 
La sentenza in commento riprende un recentissimo intervento della Corte di Cassazione, la 5 ottobre 2007 n. 36642, dove si era affermato che è qualificabile come estorsione, da parte del datore di lavoro, la stipulazione di contratti di lavoro a condizioni inferiori a quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi, "approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro era di gran lunga superiore all'offerta e, quindi, ponendo le dipendenti in una situazione di condizionamento morale".
La nuova sentenza della Cassazione afferma infatti che "nel caso in cui un  datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, costringendoli ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e in genere in condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro e' di gran lunga superiore all'offerta, e quindi ponendo i dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro e' configurabile il delitto di estorsione".