Congedo di maternità ed interruzione della procedura adottiva internazionale
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 39 del 5 novembre 2010, ha risposto ad un quesito dell’Anci sulla fruizione del congedo di maternità nel caso di interruzione della procedura adottiva nell’ipotesi di adozione internazionale.
L’art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 151/2001 dispone che in caso di adozione internazionale, il congedo di maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, può essere fruito dalla lavoratrice anche durante il periodo di permanenza all’estero necessario per l’incontro con il minore e per gli adempimenti connessi alla procedura di adozione antecedentemente all’ingresso dello stesso in Italia. La durata del periodo di permanenza della lavoratrice all’estero deve essere certificato dall’ente autorizzato alle gestione della procedura di adozione; tale certificazione deve essere allegata dalla lavoratrice alla domanda di indennità.
Il Ministero del lavoro al riguardo fa presente che, pur in assenza di una espressa previsione dell'ipotesi, occorre prestare attenzione all’interesse tutelato dalle disposizioni in esame, che consiste nel permettere agli aspiranti genitori adottivi ed al minore da adottare di instaurare un rapporto relazionale ed affettivo propedeutico all’adozione stessa, nell’interesse del bambino e del suo sviluppo psicofisico, in una fase antecedente all’ingresso nel territorio italiano.
L’eventuale esito negativo degli incontri – di cui l’ente autorizzato alla gestione della procedura di adozione informa la Commissione per le adozioni internazionali in Italia, relazionando sulle motivazioni per cui “l’abbinamento” effettuato non è stato rispondente agli interessi del minore – non sembra condizionare il riconoscimento del periodo trascorso all’estero come periodo di congedo di maternità.
La permanenza all’estero costituisce peraltro una fase necessaria della procedura di adozione internazionale che, se debitamente certificata, va riconosciuta quale periodo di congedo.