L'INPS, con il messaggio 23/10/2002 n.335, rende noto che le aziende che in base al vecchio regime sanzionatorio hanno pagato le sanzioni sui contributi dopo il 30 settembre 2000, ma relative a partite accertate o comunicate spontaneamente prima di quella data, possono chiedere il conguaglio delle somme versate in più rispetto al dovuto.
Restano invece esclusi dal conguaglio i versamenti di contributi e sanzioni ormai definiti avvenuti prima della data del 30 settembre 2000. Infatti questi importi rimangono ormai definitivamente acquisiti all'INPS e agli altri Istituti assicuratori.
Il credito contributivo è dato dal maggior importo versato risultante dalla differenza tra quanto dovuto in base alla legge 662/96 e quanto invece calcolato in base alle disposizioni della nuova legge. Il credito può essere recuperato tramite conguaglio in quote rateali nell'arco di un anno in base alle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi dovuti.
Il conguaglio è possibile presentando idonea istanza alla sede competete con l'indicazione dei versamenti effettuati, Il recupero deve avvenire riducendo i contributi correnti della somma versata in eccesso suddivisa in rate di importo tale da non superare un arco temporale di 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'INPS.
Il recupero delle somme versate in più può essere recuperato in unica soluzione soltanto nel caso in cui l'importo è inferiore a ? 516,47.
Se una sola denuncia o rata risulta in capiente, l'importo residuo può essere recuperato in una o più denunce o rate successive.
Nel caso in cui l'azienda cessa l'attività l'INPS previa richiesta del datore di lavoro, procede al calcolo della differenza.