L'istituto previdenziale con la circolare 178 del 12 dicembre 2002 ha diramato le modalità operative per procedere al conguaglio di fine anno 2002 dei contributi previdenziali e assistenziali. Il conguaglio contributivo ha come principali finalità l'esatta quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997); l'applicazione con esattezza delle aliquote correlate all'imponibile stesso e l'imputazione, all'anno di competenza, degli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la denuncia del mese di GENNAIO 2003. Le operazioni di conguaglio di si rendono necessarie a seguito delle seguenti fattispecie: 1) decontribuzione dei premi di risultato (art. 2, DL n. 67/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 135/1997); 2) massimale art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995; 3) contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992; 4) elementi variabili della retribuzione DM 7 ottobre 1993; 5) erogazioni liberali esenti fino all'importo di ? 258,23 nel periodo di imposta (art. 48, c. 2, lett. b) del TUIR); 6) fringe benefit esenti se non superiori a ? 258,23 nel periodo d'imposta (art. 48, c. 3 del TUIR); 7) operazioni societarie. Si ricorda che le operazioni di conguaglio in argomento potranno essere effettuate dai datori di lavoro interessati, oltre che con la denuncia di competenza del mese di DICEMBRE 2002 (scadenza 16/1/2003), anche con quella di competenza del mese di GENNAIO 2003 (scadenza 17/2/2003), senza aggravio di oneri accessori. Decontribuzione dei premi di risultato In materia di decontribuzione dei premi di risultato, l'INPS prende in considerazione i seguenti casi particolari. A) Anticipazioni su erogazioni contrattuali In merito alle anticipazioni effettuate su erogazioni contrattuali (prima della verifica dei parametri presi a riferimento dal contratto stesso) si richiama il principio secondo il quale le anticipazioni in questione possono essere soggette, al momento della corresponsione, al regime di decontribuzione, purché sia prevista la verifica (e quindi l'erogazione potrebbe anche non spettare ove non si realizzino gli obiettivi) e la stessa intervenga sia pure in un momento successivo. B) Erogazioni mensili Anche in caso di corresponsione in quote mensili od orarie, come avviene per l'elemento economico territoriale (EET) definito dai contratti provinciali dell'edilizia, integrativi del C.C.N.L. 5/7/1995, la decontribuzione può essere applicata per ciascun mese, salvo conguaglio a fine anno e ferma restando la verifica dei risultati come precisato al punto precedente. Le singole quote di erogazione, comunque corrisposte in ciascun mese, vanno sommate fra di loro e costituiscono l'ammontare complessivo dell'erogazione da prendere a riferimento ai fini dell'applicazione dell'istituto della decontribuzione nell'anno considerato. Il conguaglio può risultare necessario allorché la retribuzione annua di riferimento per il calcolo del 3% sia diversa rispetto a quella considerata in via presuntiva per l'applicazione mensile della decontribuzione, oppure sia variato l'importo totale annuo dell'elemento territoriale rispetto alla somma degli importi gia mensilmente decontribuibiti. C) Erogazioni nell'anno successivo al dipendente cessato Nel caso di erogazioni effettuate nell'anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, ai soli fini della determinazione del tetto, si assume quale retribuzione di riferimento quella contrattuale percepita nell'anno precedente. La percentuale del tetto sarà, invece, applicata con riferimento al momento in cui avviene l'erogazione. Modalità per il conguaglio Alla fine dell'anno (ovvero all'atto della cessazione del rapporto di lavoro) si rendono necessarie operazioni di conguaglio. L'importo delle erogazioni soggette a decontribuzione, per effetto del tetto è, infatti, strettamente correlato all'imponibile contributivo, il cui ammontare é incerto, per le componenti variabili della retribuzione, fino al termine del periodo di riferimento. Si rammenta che, ai fini delle operazioni di conguaglio, la decontribuzione da operare è quella riferita al regime contributivo (aliquote ed agevolazioni contributive) vigente al momento in cui è avvenuta l'erogazione. Il conguaglio annuale non sarà, ovviamente, necessario ove l'erogazione, interamente decontribuita al momento della effettuazione, sia risultata pari o inferiore al tetto del 3% della retribuzione di riferimento. Decontribuzione operata in corso d'anno. In tale ipotesi il datore di lavoro, nel periodo di paga nel quale ha erogato i compensi soggetti a decontribuzione, avrà determinato il tetto del 3% su una "RETRIBUZIONE ANNUA PRESUNTA". Qualora l'importo dell'erogazione soggetta a decontribuzione sia risultato pari o inferiore al tetto, lo stesso importo sarà stato escluso dalla base imponibile e assoggettato al contributo di solidarietà (IMPORTO DELL'EROGAZIONE x 10% da indicare con il codice M930). Qualora l'importo della suddetta erogazione sia risultato superiore al tetto, il datore di lavoro avrà versato: - sulla quota pari al tetto, il contributo di solidarietà nella misura del 10 % (codice M930); - sulla restante quota, la contribuzione ordinaria.