Consentito lavorare in attesa della conversione del permesso di soggiorno
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 230/2025 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 146 del 3 ottobre 2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
Il provvedimento in parte modifica e in parte consolida alcune misure di cui al precedente d.l. n. 145/2024 (L. n. 187/2024).
Si segnalano le seguenti disposizioni:
Per quanto riguarda l’ingresso e l’assunzione di stranieri (anche stagionali), diventano strutturali gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di tre richieste di nulla osta da parte dei datori di lavoro quali utenti privati.
Il termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorre dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda.
Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni fornite per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.
Il lavoratore straniero potrà svolgere attività lavorativa anche in attesa della conversione del permesso di soggiorno (oltre che, come già avviene, in attesa del rilascio o del rinnovo).
È innalzata da 6 a 12 mesi la durata dei permessi di soggiorno rilasciati alle vittime di tratta, di violenza domestica e di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo.
Per il triennio 2026-2028, viene confermato il contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per i lavoratori da impiegare per l’assistenza di persone con disabilità o ultraottantenni nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria.
Il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale avrà cadenza triennale, anziché annuale.
È innalzato da 90 a 150 giorni il termine per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare.