Sulla G.U. n. 230/2025 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 146 del 3 ottobre 2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Il provvedimento in parte modifica e in parte consolida alcune misure di cui al precedente d.l. n. 145/2024 (L. n. 187/2024).

Si segnalano le seguenti disposizioni:

  • Per quanto riguarda l’ingresso e l’assunzione di stranieri (anche stagionali), diventano strutturali gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di tre richieste di nulla osta da parte dei datori di lavoro quali utenti privati.
  • Il termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorre dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda.
  • Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni fornite per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.
  • Il lavoratore straniero potrà svolgere attività lavorativa anche in attesa della conversione del permesso di soggiorno (oltre che, come già avviene, in attesa del rilascio o del rinnovo).
  • È innalzata da 6 a 12 mesi la durata dei permessi di soggiorno rilasciati alle vittime di tratta, di violenza domestica e di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo.
  • Per il triennio 2026-2028, viene confermato il contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per i lavoratori da impiegare per l’assistenza di persone con disabilità o ultraottantenni nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria.
  • Il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale avrà cadenza triennale, anziché annuale.
  • È innalzato da 90 a 150 giorni il termine per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare.