Il TAR della Lombardia, con l'ordinanza 11/02/2010 n.137, ha confermato che i consulenti del lavoro sono gli unici abilitati a svolgere i servizi di amministrazione del personale anche se il committente è la Pubblica Amministrazione.
Il Tribunale ha in sostanza accolto il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, giudicando illegittima l'esclusione dei Consulenti del lavoro e degli altri professionisti ex lege 12/1979 (abilitati a svolgere tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti) dal bando di gara che assegnare lo svolgimento dell'amministrazione del personale.
E' stato pertanto sospeso il bando di gara con cui l'Unione delle Orobie (Unione dei Comuni di Albosaggia, Cedrasco, Fusine e Caiolo) intendeva affidare la gestione dell'amministrazione del personale e degli adempimenti connessi, esclusivamente a CED escludendo i Consulenti del Lavoro e gli altri professionisti ex lege 12/79.