L'INPS, con il messaggio 11/02/2003 n.143, ha fornito alcune precisazioni in merito al salario che deve essere considerato utile per la liquidazione delle prestazioni economiche di disoccupazione agricola. In particolare i beneficiari dell'indennità di disoccupazione agricola contestano all'INPS il fatto che gli importi degli assegni economici non corrispondono alla propria posizione lavorativa. Il motivo dipende dalla circostanza che il datore di lavoro agricolo ha erroneamente indicato sui modelli Dmag il salario medio congelato 1996 anche se in effetti questo salario in relazione alla categoria e alla qualifica rivestita dal lavoratore risulta superato da quello previsto dalla contrattazione provinciale oppure perché il lavoratore ha erroneamente indicato sempre sul modello Dmag una qualifica di inquadramento inferiore rispetto a quella effettivamente ricoperta dal dipendente. Situazione diversa invece si ha nel caso in cui il datore di lavoro ha aderito ai contratti di riallineamento, infatti in questi casi il salario che deve essere preso in considerazione è quello congelato 1996 fino a quando il programma di riallineamento non sarà superato da questo salario.