Sulla G.U. n. 2/2024 è stato pubblicato il D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario che, modificando il D.lgs. 546/1992, conferma che sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali, anche i consulenti del lavoro.

Sono altresì abilitati all’assistenza tecnica: gli avvocati, i commercialisti e gli esperti contabili, periti ed esperti iscritti nei ruoli tenuti dalle CCIAA, i funzionari delle associazioni di categoria, i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL ed i dipendenti delle imprese e delle loro controllate in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o in economia o equipollenti ed i dipendenti dei CAF.

A questi si aggiungono: gli ingegneri; gli architetti; i geometri; i periti industriali; i dottori agronomi e forestali; gli agrotecnici e i periti agrari, oltre gli spedizionieri doganali.

Viene anche confermato che per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Tra le novità, invece, si segnalano le seguenti: la possibilità per il difensore di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell’incarico, il deposito telematico, da parte del difensore stesso, dell’immagine della procura conferita su supporto cartaceo, con attestazione di conformità e le modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all’apposizione della procura in calce all’atto.