Contrattazione di secondo livello: modalità operative per fruire degli sgravi contributivi
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 162 del 15 gennaio 2016, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro devono osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007 (contrattazione di secondo livello).
L’Istituto ricorda, innanzi tutto, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Si precisa, inoltre, che per i lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata - le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
Allo stesso modo, le aziende che - successivamente alla richiesta di sgravio e in conseguenza al principio dell’unicità della posizione contributiva - siano divenute titolari di una sola matricola aziendale, opereranno il recupero del beneficio spettante sulla posizione oggi in essere.
Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2014 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
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