È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2012, il decreto del Ministero del Lavoro 27.12.2012, con il quale è stata determinata, per il 2012, la misura massima percentuale della retribuzione di scendo livello oggetto dello sgravio contributivo ex art. 1, commi 67 e 68, della L. 247/2007.
In particolare, con riferimento all'anno 2012, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del DPR 30.5.1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25%.
Ai fini della fruizione del beneficio di cui sopra, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, presso la DTL entro trenta giorni dalla data di entrata  in vigore del decreto;
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai  fini del miglioramento della competitività aziendale.
Ai fini dell'ammissione allo sgravio contributivo, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti intermediari, devono inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti  previdenziali, secondo le modalità che verranno definite dallo stesso istituto previdenziale.